Tribunale di Treviso, Sez. I Civile, 1 aprile 2016 Presidente: dott. Alberto Barbazza
Per il Tribunale di Treviso, sebbene la materia dedicata ai figli maggiorenni portatori di handicap grave non suggerisca alcun coordinamento con la disciplina dettata in tema di amministrazione di sostegno e, in generale, con gli altri istituti vigenti nel nostro ordinamento a tutela delle persone incapaci, la parificazione è indubbiamente stabilita con evidente intento protettivo verso tali soggetti e deve, pertanto, ritenersi operi indipendentemente da eventuali iniziative giudiziali per la declaratoria di interdizione o inabilitazione o per l’’accesso all’’amministrazione di sostegno.
“Pertanto la possibilità di disporre l’affidamento del figlio maggiorenne portatore di handicap grave che, come nel caso di specie, non sia già stato destinatario di una misura a tutela degli incapaci, consentirebbe, soprattutto nel caso di provvedimenti presidenziali provvisori ed urgenti, di colmare un vulnus di tutela del soggetto debole nelle more fra la maggiore età e l’attivazione da parte dei soggetti preposti dello strumento dell’amministrazione di sostegno (ovvero della tutela o della curatela). “