Con l’entrata in vigore della L. 76 del 2016, conosciuta come Legge Cirinnà, è stata introdotta la possibilità di stipulare un contratto di convivenza.
Esso può essere sottoscritto solo da due persone maggiorenni, in grado di intendere e di volere, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, che non siano legate da vincoli di matrimonio, unione civile, filiazione, adozione e parentela.
Nel contratto di convivenza si può indicare:
1. la residenza della famiglia di fatto;
2. le modalità di contribuzione al menage familiare ed alle necessità della vita in comune;
3. il regime patrimoniale della comunione dei beni.
E’ possibile inserire clausole che riguardino la prole, purchè non violino i diritti dei minori oppure limitino i diritti della personalità del compagno o della compagna.
Il contratto di convivenza, per espressa previsione di legge (Art. 1 comma 51 L. 76/2016), può essere sottoscritto sotto forma di atto pubblico o scrittura autenticata solamente dinanzi ad un notaio oppure ad un avvocato, i quali devono non solo autenticare le firme dei conviventi, ma anche attestare la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico.