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L’onere di attivare il procedimento di mediazione grava sul creditore opposto: il Tribunale di Firenze smentisce la Cassazione

Con l’ordinanza 15.01.2016 il Tribunale di Firenze ha statuito che, nel procedimento d’ingiunzione riguardante materie per le quali la mediazione è obbligatoria, dopo che il debitore opponente ha proposto opposizione e dopo che sono state emesse le ordinanze relative alla provvisoria esecutorietà del decreto, l’onere di attivare la procedura di mediazione grava, a pena d’improcedibilità della domanda introdotta con il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, sul creditore opposto.
Il Giudice fiorentino ha preso nettamente le distanze dalla posizione manifestata soltanto un mese prima con la sentenza n. 24629 del 03.12.2015 dalla Suprema Corte, la quale – nell’acceso dibattito tra i vari Tribunali sulla questione – ha affermato che l’onere di avviare la mediazione obbligatoria grava in capo all’opponente, in quanto unico ad avervi interesse al fine di evitare il consolidamento degli effetti del decreto ingiuntivo.
Con il provvedimento in esame, invece, il Tribunale toscano – evidenziando lo scopo della mediazione, che è quello di offrire un vantaggio ed un’opportunità alle parti e non inutilmente ostacolarle nell’accesso alla giustizia – ha smentito l’orientamento della Corte di Cassazione, ritenendo che unico titolare dell’interesse ad agire sul quale grava l’onere di iniziare la mediazione è il convenuto opposto, in quanto creditore e portatore del diritto che ritiene compresso.

Tribunale di Firenze, ordinanza 15 gennaio 2016 – Giudice Dott. Riccardo Guida