Dopo la crisi della coppia, in certi casi, il percorso di sostegno personale e alla genitorialità è l’unico modo per tutelare l’interesse superiore dei figli ed il genitore che non si adegua a ciò rischia conseguenze molto gravi, fino all’estrema misura della decadenza dalla responsabilità genitoriale, con possibile affidamento dei minori ai Servizi Sociali (per sottrarre le decisioni più importanti al conflitto genitoriale) e collocamento prevalente presso il genitore che, almeno astrattamente, appare più adatto a svolgere il relativo ruolo.
È quanto ha stabilito il Tribunale di Roma con la sentenza n. 9630 del 12.05.2016, che – in quella fattispecie – ha disposto un percorso obbligatorio di psicoterapia per i genitori e contatti via skype con i figli, al fine esclusivo di tutelare il loro preminente interesse.
Tale sentenza si pone in contrasto con quanto già affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 13506 dell’01.07.2015, secondo la quale il giudice chiamato a decidere sull’affidamento dei minori non può prescrivere trattamenti sanitari ai genitori inadeguati. il Tribunale di Roma, al contrario, ha escluso che il percorso terapeutico prescritto al genitore possa costituire una violazione della libertà personale di quest’ultimo, in quanto non implica conseguenze sanzionatorie individuali. Esso può avere, però, effetti che ricadono sull’affido condiviso: osserva il giudice, infatti, che il genitore che non vuole mettersi in discussione intraprendendo i percorsi individuati come necessari dimostra di non essere idoneo per il suo ruolo.