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Niente accordo sulle spese straordinarie per il figlio? Conta solo l’interesse del minore!

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 9 dicembre 2016 – 23 febbraio 2017, n. 4753

Secondo la giurisprudenza più recente non è configurabile a carico del coniuge affidatario un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l’altro coniuge in ordine alla determinazione delle spese straordinarie.

Nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, il giudice è tenuto a verificare la rispondenza delle spese all’ interesse del minore mediante la valutazione della commisurazione dell’entità della spesa rispetto all’utilità e della sostenibilità della spesa stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori.