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Ha diritto all’assegno di mantenimento in caso di separazione la moglie che, d’accordo con il marito, si è sempre occupata della famiglia e del ménage domestico

Cassazione Civile, 08.02.2017, n. 3297

Soprattutto in presenza di figli, il lavoro di mamma e di moglie è faticoso e merita lo stesso rispetto di chi, invece, procura materialmente il reddito: alla luce di ciò, la Suprema Corte ha affermato che, se in costanza di matrimonio i coniugi si sono accordati acché la moglie si occupasse delle faccende domestiche, non acquisendo una competenza specifica lavorativa, in caso di separazione il marito è tenuto a contribuire al mantenimento della moglie, anche se la donna è ancora giovane e capace di trovare un’occupazione.
Poiché la separazione – afferma la Corte – instaura un regime che tende a conservare il più possibile gli effetti propri del matrimonio compatibili con la cessazione della convivenza e, quindi, anche con il tipo di vita di ciascuno dei coniugi, se prima della separazione i coniugi hanno concordato o, quanto meno, accettato, che uno dei due non lavorasse, l’efficacia di tale accordo permane anche dopo la separazione.