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Revocabile la vendita di immobile a tutela dell’assegno di mantenimento

Il credito vantato dal coniuge separato per assegno di mantenimento dovuto, ex art. 156 c.c., dall’altro coniuge, sebbene dia luogo ad una obbligazione periodica, avente ad oggetto prestazioni, autonome e distinte nel tempo, che diventano esigibili alle rispettive scadenze, è tutelabile, come tale, dal momento della sua insorgenza in forza di provvedimento giudiziale, mediante azione revocatoria ordinaria a fronte dell’alienazione immobiliare compiuta, in modo pregiudizievole, dal coniuge obbligato.

Cassazione civile, Sez. III, 7 marzo 2017, n. 5618