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Per cedere la casa alla moglie non serve il Notaio

Dopo il Tribunale di Pordenone, anche il Tribunale di Roma con decreto del 17 marzo 2017 ha ritenuto che gli accordi di negoziazione nei quali sono contenuti patti di trasferimenti immobiliari possono essere trascritti nei registri immobiliari in virtù della sola certificazione degli avvocati.

Viene dunque confermato l’orientamento secondo cui per il trasferimento immobiliare nei procedimenti di separazione e divorzio mediante negoziazione assistita, non è necessario il ricorso al Notaio.

In particolare così si pronuncia il Tribunale romano: “l’avvocato della parte è l’unico soggetto abilitato ad autenticare l’accordo raggiunto dai coniugi che si separano in regime di negoziazione assistita” e pertanto “attesa l’equipollenza … tra accordo di separazione in regime di negoziazione assistita autorizzato dal PM e il verbale di separazione consensuale sottoscritto in Tribunale ed omologato, deve ritenersi che anche il primo possa essere trascritto, considerata l’identità della fonte (pattizia) e le medesime finalità di tutela perseguite”.

Dunque, se l’accordo di separazione consensuale tramite negoziazione assistita comporta un trasferimento immobiliare, va trascritto senza riserva alcuna e a prescindere dal fatto che non sia depositato presso il Tribunale né che la conformità all’originale della copia da trascrivere sia attestata da un soggetto non abilitato per legge alla custodia dell’atto stesso.

Tribunale Roma, 17 marzo 2017

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