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L’obbligo di versare il prezzo sorge solo con il passaggio in giudicato della sentenza di esecuzione del preliminare

Secondo la Corte di Cassazione, in presenza di una sentenza ex art. 2932 c.c. che dispone l’esecuzione in forma specifica di un contratto preliminare, l’obbligo del pagamento del prezzo in capo al promissario acquirente di un immobile diviene attuale solo a seguito del passaggio in giudicato della sentenza e mai prima, in quanto si è in presenza di una sentenza costitutiva, che – per sua natura – è priva, prima del suo passaggio in giudicato, di effetti esecutivi in ordine al rapporto che con la stessa viene costituito.

Cassazione Civile, 10 aprile 2017, n. 9184

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