Il Tribunale di Milano ha stabilito che il convivente di fatto può ottenere un assegno dall’ex partner ma solo dopo l’entrata in vigore della legge Cirinnà. La domanda di alimenti va proposta in un separato giudizio e non nella controversia concernente i figli minori.
Con l’entrata in vigore della legge Cirinnà infatti si è previsto – tra l’altro – che in caso di separazione, il giudice, su richiesta di uno dei conviventi, possa stabilire l’obbligo al versamento degli alimenti (inferiori in importo al mantenimento):
– se l’ex partner versa in stato di bisogno;
– solamente per un tempo determinato;
– in misura proporzionale alla durata della convivenza.
Tribunale di Milano, ordinanza, sez. 9, del 18.04.2017