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La nascita di un figlio e la capacità lavorativa della moglie non sempre determinano la revoca dell’assegno

La nascita di un nuovo figlio dell’obbligato al mantenimento verso l’ex moglie e la capacità lavorativa di quest’ultima, sono solitamente i presupposti su cui si fonda la richiesta riduzione, se non addirittura la revoca, dell’assegno periodico di mantenimento.

Tuttavia, secondo la recente sentenza 13/01/2017, n. 789, della Sezione I, della Corte di Cassazione, che qui si segnala, questi due fatti non possono determinare in modo automatico la riduzione/soppressione dell’assegno, ma devono essere adeguatamente valutati e ponderati dal giudice di merito, ed inoltre non può neppure considerarsi che l’assegno di mantenimento del coniuge beneficiario, sia recessivo in modo automatico rispetto al nuovo figlio dell’obbligato.

Secondo la Corte, nel caso specifico sottoposto alla sua attenzione, rilevava il sopraggiungere di fatti che avevano determinato situazioni nuove rispetto a quelle tenute presenti dalle parti al momento della conclusione dell’accordo iniziale: occorreva, ad esempio, la dimostrazione che il coniuge beneficiato dell’assegno avesse acquisito professionalità diverse ed ulteriori rispetto a quelle possedute in precedenza, ovvero che lo stesso avesse ricevuto, nel periodo successivo al perfezionamento della convenzione di separazione, effettive offerte di lavoro, o che ancora avesse comunque potuto concretamente procurarsi una specifica occupazione.

Cassazione Civile 13 gennaio 2017 n. 789

cass_civ_789_2017