Nel caso deciso con il decreto n. 1034 del 13.01.2017, il Tribunale di Santa Maria – contrariamente a quanto di solito avviene – non ha disposto il collocamento dei minori presso uno dei genitori, ma ha fissato il domicilio dei medesimi presso la casa coniugale ed ha disposto una assegnazione dell’immobile in via alternata tra i genitori.
Il Giudice ha precisato che, anche nella definizione delle condizioni di separazione e del collocamento della prole, deve essere preminente solo ed esclusivamente l’interesse dei minori, avuto riguardo alle condizioni di fatto in cui si deve esplicare il rapporto fra i genitori.
Pertanto devono essere tutelate, perché meritevoli di tutela, anche le “consuetudini di vita dei figli, già acquisite dagli stessi, di cui è sconsigliabile il repentino mutamento, a maggior ragione se questo debba comportare un distacco dall’uno dei genitori con cui vi sia pregressa ed attuale convivenza stabile”.
Ritenuto, quindi, che allo stato dei fatti esistente al momento della decisione, l’interesse delle minori avrebbe subito un pregiudizio dal repentino e drastico allontanamento dalla casa familiare di uno dei due genitori e le abitudini di vita della famiglia vedevano il padre e la madre dividersi con stabilità i compiti di gestione delle minori, il Tribunale ha ritenuto fondamentale impedire la perdita radicale delle abitudini di vita della prole con uno dei due genitori ed ha disposto il collocamento dei minori presso l’abitazione coniugale, consentendo ad entrambi i genitori di alternarsi nella gestione delle esigenze familiari.
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, 18 gennaio 2017, n. 1034
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