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Estensione della cittadinanza per ius soli e ius culturae

Il disegno di legge approvato alla Camera e ora in discussione al Senato estende le ipotesi di acquisto della cittadinanza alle ipotesi di ius soli (“diritto di territorio”) e ius culturae (“diritto di cultura”).

Nella prima ipotesi la cittadinanza viene estesa a chi è nato in Italia (jus soli) da genitori stranieri, se almeno uno dei due genitori si trova legalmente in Italia da almeno 5 anni e possieda determinati requisiti relativamente a redditi, abitazione, conoscenza della lingua.

Nella seconda ipotesi lo ius culturae (“diritto di cultura”) estende la cittadinanza italiana ai minori stranieri nati in Italia o arrivati entro i 12 anni che abbiano frequentato le scuole italiane per almeno cinque anni e superato almeno un ciclo scolastico (scuole elementari o medie).

L’attuale regolamentazione è dettata dalla legge n. 91 del 1992, secondo cui la cittadinanza si acquisisce in forza dello ius sanguinis (“diritto di sangue”):
1) un bambino è italiano se almeno uno dei genitori è italiano;
2) chi è nato in Italia da genitori stranieri può diventare cittadino italiano al compimento dei 18 anni, se ha mantenuto costantemente dalla nascita la residenza nel nostro Paese.

La legge 91/1992 prevede anche due i casi eccezionali di ius soli (diritto del territorio) in Italia:
1) per nascita sul territorio italiano da genitori ignoti o apolidi o impossibilitati a trasmettere al soggetto la propria cittadinanza secondo la legge dello Stato di provenienza;
2) nel caso di un soggetto che sia figlio di ignoti ed è trovato nel territorio italiano.

Il disegno di legge approvato alla Camera estende le ipotesi di acquisto della cittadinanza per ius soli e introduce il cosiddetto ius culturae.

Lo jus soli viene esteso a chi è nato in Italia da genitori stranieri, se almeno uno dei due genitori si trova legalmente in Italia da almeno 5 anni.

In caso di genitore non proveniente dall’Unione Europea, costui deve:

– avere regolare permesso di soggiorno;

– avere un reddito non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale;

– disporre di un alloggio che risponda ai requisiti di idoneità previsti dalla legge;

– superare un test di conoscenza della lingua italiana;

– rilasciare una dichiarazione di volontà al Comune di residenza del minore, entro il compimento della maggiore età; in difetto la dichiarazione, può essere rilasciata dal figlio entro due anni dal raggiungimento della maggiore età.

Per gli stranieri nati e residenti in Italia legalmente senza interruzioni fino a 18 anni, il termine per la dichiarazione di acquisto della cittadinanza viene aumentato da uno a due anni dal raggiungimento della maggiore età.

Lo ius culturae (“diritto di conoscenza”) estende la cittadinanza italiana ai minori stranieri che abbiano frequentato le scuole italiane per almeno cinque anni e superato almeno un ciclo scolastico (scuole elementari o medie) se:

– nati in Italia;

– nati all’estero e arrivati in Italia fra i 12 e i 18 anni, se hanno abitato in Italia per almeno sei anni e hanno superato un ciclo scolastico.

È però fondamentale che il ciclo delle scuole primarie sia superato con successo: quindi chi viene bocciato alle elementari dovrà aspettare per chiedere la cittadinanza.

Disegno di legge