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Paternità non voluta: niente risarcimento dalla partner

Nell’ambito del giudizio per la dichiarazione di paternità il presunto padre si costituisce sostenendo che il concepimento era avvenuto «a sua insaputa e contro la sua volontà» poiché ‘ex partner avrebbe mentito sulla sua non fertilità.

I Giudici tuttavia da un lato evidenziano la «responsabilità colposa» dell’uomo, che aveva accettato di «avere rapporti sessuali senza l’uso di contraccettivi» e dall’altro lato chiariscono che «la nascita di un figlio», per quanto non desiderato, non può costituire «un danno ingiusto».

Pertanto non solo dichiarano l’uomo «padre naturale» del bambino, ma ne respingono anche la «domanda di risarcimento» avanzata nei confronti della donna.t

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 19 maggio – 22 giugno 2017, n. 15544
Presidente Genovese – Relatore Genovese
Fatti di causa e ragioni della decisione

La Corte d’appello di Ancona, con la sentenza n. 600 del 2013 (pubblicata il 1 ottobre 2013), ha respinto il gravame proposto da M.D. contro la sentenza del Tribunale di Pesaro che, tra l’altro, oltre a dichiarare che egli era il “padre naturale” di Bi.Gu. , ha respinto anche la sua domanda di risarcimento danni proposta contro la madre del predetto, B.G. , per il concepimento “a sua insaputa e contro la sua volontà”.
Secondo la Corte territoriale, l’appellante aveva proposto un gravame in gran parte inammissibile (oltre che infondato) in quanto, da un lato, la sentenza di prime cure non era stata utilmente censurata nella parte in cui aveva affermato una responsabilità colposa dell’attore “avendo egli deciso di avere rapporti sessuali (…) senza l’uso di contraccettivi”, sicché era possibile “evidenziare che egli avesse accettato il rischio di una possibile procreazione”, e da un altro, avendo egli ammesso di avere avuto una pluralità di rapporti non protetti sicché, ove anche fosse stato vero che la B. gli aveva mentito sulla sua non fertilità in un certo dato giorno non poteva dirsi che il concepimento fosse avvenuto proprio in quell’occasione. Senza dire che, in generale, la nascita di un figlio non può integrare un danno ingiusto, ai sensi dell’art. 2043 cod. civile.
Il ricorrente, di contro, impugna per cassazione con due motivi allegando la violazione (o falsa applicazione) dell’art. 2043, 2733, 2735 cod. civ. e 41 cod. pen. (per il dolo nella causazione della procreazione) e l’omesso esame di un fatto decisivo costituito dalla menzogna fraudolenta come causa determinante dell’evento procreativo.
Il Collegio condivide la proposta di definizione della controversia notificata alla parte costituita nel presente procedimento, pur avendo il ricorrente mosso osservazioni critiche con la memoria illustrativa.
Il ricorso, infatti, è inammissibile perché una duplice ragione. Da un lato, perché, in contrasto con il principio di diritto posto da Cass. SU civili (nella Sentenza n. 8053 del 2014), sotto le apparenti spoglie della violazione dei menzionati dispositivi di legge (o dell’omesso esame di un fatto decisivo), sollecita questa Corte a compiere un sostanziale – e non consentito riesame delle risultanze processuali ed una diversa valutazione degli apprezzamenti giudiziali sulla reale portata di quanto accertato nella fase di merito.
Da un altro, per quanto la memoria cerchi di rimediare- ormai oltre la sede ed il tempo consentiti – al rilevato difetto, il ricorso non censura l’affermazione centrale contenuta nella sentenza impugnata costituita dalla non sussumibilità del fatto-procreazione sotto lo stampo dell’illecito ex art. 2043.
Da ultimo, e solo per completezza di esame delle questioni poste – inammissibilmente anche con la memoria – si osserva che questa stessa Corte (Cass. sez. III, sent. n. 10906 del 2017, pp. 6-7) ha confermato il principio di diritto non censurato sopra espresso dal giudice a quo.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso seguono le spese processuali (liquidate come in dispositivo) e l’affermazione della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questa fase del giudizio che liquida in complessivi Euro 4.100,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Dispone che, ai sensi dell’art. 52 D. Lgs. n.198 del 2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.