Nonostante si accerti che la madre, ponendo in essere condotte alienanti, abbia contribuito a deteriorare il rapporto del figlio con il padre, tale circostanza non è idonea a privarla dell’affidamento e del collocamento prevalente del minore: è quanto ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 15200 pubblicata il 20.06.2017 qui sotto allegata.
Il caso deciso dalla Corte traeva origine dal ricorso presentato da un padre avverso la decisione della Corte d’Appello di Trieste di non disporre il collocamento prevalente del figlio presso di lui dopo aver accertato che la madre aveva coinvolto il figlio nell’accesa conflittualità tra i genitori, continuando a comportarsi in modo da voler eliminare l’ex marito dall’orizzonte della vita del figlio.
Secondo i giudici di legittimità, tenuto conto dello stretto rapporto del figlio adolescente con la madre, la scelta migliore non è quella di allontanarlo da lei, ma di favorire il dialogo con il padre incrementando con lui il diritto di visita, nel tentativo di ricondurre il rapporto dell’intero nucleo familiare nei limiti della normalità.
Costringere il minore a mutare radicalmente le proprie abitudini di vita, trasformando il rapporto che lo lega alla madre, confogurerebbe infatti un forte rischio per l’equilibrio del figlio che invece è doveroso tutelare, sia per i genitori che per i giudici.
A fronte delle carenze genitoriali della madre, si è pertanto ritenuta sufficiente la sanzione della condanna al versamento di una somma alla cassa delle ammende ai sensi dell’art. 709 ter c.c..
Cassazione civile, 20.06.2017, n. 15200
Cassazione Civile, 20.06.2017, n. 15200