Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, la mancata comparizione all’udienza dell’opponente regolarmente costituito non determina improcedibilità del giudizio, a differenza di quanto avviene nel procedimento di appello.
La Suprema Corte in particolare afferma: “L’opposizione allo stato passivo, regolata dagli artt. 98 e 99 l.fall., non è equiparabile al giudizio d’appello, ancorché abbia natura impugnatoria, sicché non si applicano le norme dettate per il procedimento di gravame e la mancata comparizione della parte opponente, tempestivamente costituitasi, in un’udienza successiva alla prima, non può dar luogo a pronuncia di improcedibilità dell’opposizione”.
Cassazione Civile, 26 gennaio 2016, n. 1342.
Cassazione Civile, 26 gennaio 2016, n. 1342