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Mantenimento alla moglie: dovuto anche in assenza di lavoro

La sentenza in commento è stata adottata all’esito di un iter processuale avviato da un uomo che chiedeva la revisione delle condizioni di separazione dalla moglie: egli contestava l’assegno di mantenimento di 300 euro mensili che era obbligato a versare alla donna, ponendo in evidenza il fatto di avere perso l’impiego quale lavoratore dipendente e di essere tenuto a provvedere anche alle esigenze di due figlie nate da un precedente matrimonio.

Sconfitto nettamente in primo grado ed in appello, anche la Cassazione ha rigettato il suo ricorso.

La Corte, infatti, ha ritenuto che il momento di crisi, dettato dalla perdita del lavoro, non era sufficiente per consentire al marito di vedere azzerato l’obbligo di mantenimento in favore della moglie in presenza di indizi dai quali desumere redditi ulteriori.

Ad inchiodarlo è stata la notevole spesa sostenuta per l’acquisto di un’automobile nuova: dall’istruttoria era emerso, infatti, che egli aveva a tal fine contratto un prestito per una cifra pari a quasi 23mila euro e che tale operazione era stata compiuta quando era a conoscenza della precarietà del proprio lavoro.

Da tale circostanza la Corte ha dedotto che egli «avesse coscienza di poter contare su redditi ulteriori oltre quelli derivanti dal suo impiego precario quale dipendente».

Oltre a ciò, si è rilevato che l’uomo provvedeva a mantenere agli studi due figlie, nate da un precedente matrimonio, e non ha mai accennato ad eventuali contributi da parte di estranei.

Per altro verso, si è altresì evidenziato che la moglie godeva di «redditi esigui» e doveva provvedere anche al mantenimento di un figlio nato da una precedente relazione.

Cassazione Civile, 19.07.2017, n. 17862

Cassazione Civile, 19.07.2017, n. 17862