Se il coniuge divorziato instaura una nuova famiglia, ancorché di fatto, viene meno definitivamente ogni presupposto per il riconoscimento dell’assegno divorzile a carico dell’altro coniuge, sicché il relativo diritto non entra in stato di quiescenza, bensì viene definitivamente escluso.
La sentenza 21 luglio 2017 n. 18111 della Suprema Corte conferma un orientamento che si sta ormai consolidando in sede di legittimità (Assegno di divorzio: revoca anche se il nuovo compagno è fallito; La semplice coabitazione con altra persona fa cessare l’assegno divorzile).
Per il collegio, infatti, la formazione di una nuova famiglia, ancorché di fatto, è espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole, che si caratterizza per l’assunzione piena del rischio di una cessazione del precedente rapporto coniugale e quindi:
– esclude ogni residua solidarietà post matrimoniale con l’altro coniuge;
– rescinde definitivamente così ogni connessione con il tenore e il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale.
Con la conseguenza che l’eventuale successiva cessazione di tale convivenza rappresenta dunque una circostanza non rilevante.
Cassazione Civile, 21 luglio 2017, n. 18111