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Fuori corso all’Università, dovuto il mantenimento del padre  

 

Confermato il mantenimento paterno per la figlia che si avvia verso i 30 anni ed è studentessa fuori corso all’Università.

È quanto ha stabilito la Corte di Cassazione sul ricorso di un uomo che, deducendo un peggioramento della propria situazione economica rispetto all’epoca in cui erano stati raggiunti gli accordi relativi al mantenimento della figlia e deducendo altresì una raggiunta indipendenza economica della stessa, aveva chiesto al Tribunale di Firenze di disporre la revoca dell’assegno di mantenimento in favore della figlia e, in subordine, una riduzione sensibile dell’assegno di mantenimento.

Il Tribunale aveva disposto la riduzione del contributo del padre al mantenimento della figlia ed avverso tale decreto il padre aveva proposto reclamo ribadendo la raggiunta indipendenza della figlia ventisettenne fuori corso all’università, nonché una drastica riduzione dei propri redditi rispetto all’epoca in cui era stato raggiunto l’accordo per il mantenimento.

Il ricorso per cassazione avverso tale provvedimento è stato respinto dalla Corte Suprema, che ha ritenuto inutile, innanzitutto, il riferimento alla «attività lavorativa» svolta dalla ragazza, che – secondo i Giudici – è «meramente precaria».

Per quanto concerne poi la lentezza nello studio, è stato ritenuto corretto il desiderio della ragazza di arrivare al «completamento degli studi universitari», poiché in tal modo ella «potrà ottenere una collocazione sul mercato del lavoro adeguata alle sue aspettative».

Cassazione civile, 26 luglio 2017, n. 18531

Cassazione Civile, 26.07.2017, n. 18531