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Risarcisce il danno il padre che rifiuta di vedere il figlio

Il padre che rifiuta di vedere il figlio è tenuto non solo a rimborsare alla madre le spese per il mantenimento dalla nascita ma altresì a risarcire al figlio il danno da privazione del rapporto genitoriale, liquidato in via equitativa dal Giudice, in € 100.000.

In particolare con riferimento alla domanda di risarcimento per la privazione del rapporto genitoriale, il Tribunale chiarisce ai fini di una corretta, sana ed equilibrata maturazione del bambino è imprescindibile la presenza di entrambe le figure parentali.

Nel caso di specie è risultato che il convenuto, pur avendo provveduto a riconoscere il figlio naturale, lo abbia da sempre rifiutato, non solo omettendo completamente di contribuire al suo mantenimento, ma soprattutto rifiutando di vederlo, se non in due sole occasioni, e di prendersi cura dello stesso.

La violazione degli obblighi di assistenza morale, di educazione e di cura dei figli, ancor più significativa e pregnante nel caso in esame alla luce delle gravi disabilità di cui è affetto il giovane, rappresenta un illecito civile certamente riconducibile nelle previsioni dell’art. 2043 del codice civile.

La condotta paterna, caratterizzata dal rifiuto di ogni approccio e contatto con il figlio disabile, particolarmente odioso in quanto motivato proprio dalla sua disabilità, configura un illecito e rappresenta certamente una perdita per il figlio che ha segnato la sua vita incidendo significativamente sulla sua delicata identità personale e che non può essere certamente compensata dalla presenza dell’altro genitore o dei parenti prossimi e nemmeno compensata dal sostegno economico.

Essendo la famiglia l’ambiente primario in cui i singoli si costruiscono come adulti e come persone, prosegue il provvedimento, la descritta situazione soggettiva ha senza dubbio un rango primario e come tale suscettibile di ristoro anche non patrimoniale in caso di lesione, interessando situazioni di rilievo costituzionale.

Quindi all’attrice, quale amministratrice di sostegno del figlio, va riconosciuto senza dubbio il risarcimento del danno patito da quest’ultimo in conseguenza dell’assenza del genitore.

La liquidazione di questo sfugge a precise quantificazioni monetarie e pertanto deve essere necessariamente liquidata in via equitativa ex art. 1226 c.c. facendo riferimento alle Tabelle di liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale redatte dall’Osservatorio di Milano per la liquidazione del danno in sede civile.

Tuttavia, nel caso di specie l’importo deve essere rideterminato, non essendoci un decesso della figura genitoriale e quindi una perdita definitiva della figura, nella somma di euro 100mila.

Tribunale di Milano, 13 marzo 2017

Tribunale di Milano, 13 marzo 2017