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Opposizione a decreto ingiuntivo: sanabile la costituzione con la sola velina

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la costituzione mediante deposito della sola copia semplice (anziché dell’originale) dell’atto di citazione (cd. “velina”) costituisce una mera irregolarità sanabile dal successivo deposito dell’originale.

Nel ribadire il principio anzidetto, la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 21671/2017 qui sotto allegata,  ha precisato che in tale evenienza “l’opponente non arreca alcuna lesione sostanziale ai diritti della parte opposta” e che, difettando nel nostro ordinamento una specifica previsione di improcedibilità dell’opposizione a decreto ingiuntivo, l’irregolarità che in tal modo si viene a creare è sanabile con il successivo deposito dell’originale.

Il caso esaminato dalla Suprema Corte concerneva un decreto ingiuntivo emesso in materia locatizia per il mancato pagamento di canoni, avverso il quale era stata proposta opposizione mediante rito ordinario anziché con il dovuto rito locatizio (ossia il rito del lavoro): il Tribunale in primo grado aveva dichiarato l’inammissibilità dell’opposizione e la Corte d’Appello di Bologna aveva in seguito rigettato l’impugnazione.

Giunta la questione innanzi alla Corte di Cassazione, i Giudici – oltre a ribadire il principio sopra esposto – hanno altresì chiarito che, qualora l’opposizione a decreto ingiuntivo venga erroneamente avviata con rito ordinario, non già locatizio, detta irregolarità viene sanata se l’atto di citazione (ancorché in copia semplice, anziché in originale) viene depositato mediante iscrizione della causa a ruolo entro quaranta giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo.

Cassazione Civile, 19.09.2017, n. 21671

Cassazione Civile, 19-09-2017, n. 21671