Al coniuge che intrattiene un’amicizia intima con una terza persona che possa generare plausibili sospetti di infedeltà nell’ambiente in cui è sta coltivata e nel quale i coniugi vivono è addebitabile la separazione.
La Corte di Cassazione ha espresso tale principio, respingendo l’impugnazione avanzata da un uomo al quale era stata addebitata la separazione ed era stato posto a carico il pagamento di un assegno di € 800,00 per il mantenimento della moglie: tra le altre censure, egli sosteneva l’irrilevanza dell’infedeltà ai fini dell’addebito.
I Giudici di legittimità hanno, tuttavia, ribadito che l’addebito può essere riconosciuto se la comunità sospetta che il coniuge intrattenga una relazione con un’altra persona, quand’anche si tratti in realtà di amicizia molto intima e non si sostanzi in un adulterio, poiché siffatta condotta è comunque idonea ad offendere la dignità e l’onore dell’altro coniuge.
Cassazione Civile, 19.09.2017, n. 21657
Cassazione Civile, 19-09-2017, n. 21657