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Niente addebito per infedeltà se non si convive più

La Corte d’appello di Catania, nel giudizio di separazione personale tra due coniugi, in accoglimento del gravame incidentale del marito, ha rigettato la domanda di addebito della separazione per infedeltà proposta dalla moglie; quest’ultima pertanto, ritenendo censurabile detta decisione, ha proposto ricorso per cassazione.

La Suprema Corte, nel ritenere inammissibile l’impugnazione della donna sotto tale profilo, ha precisato che al marito fedifrago non è addebitabile la separazione dalla moglie se il tradimento si è concretizzato quando i due coniugi già non convivevano più sotto lo stesso tetto.

Di conseguenza, si può dedurre che l’infedeltà si è concretizzata quando era già acclarata la crisi del matrimonio e, pertanto, non è possibile sostenere che al tradimento sia collegabile la rottura della coppia.

La Cassazione ha infatti ribadito il costante principio per cui la violazione dell’obbligo di fedeltà, per dare luogo all’addebito della separazione, deve avere assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale.

Cassazione Civile, 20.09.2017, n. 21859

Cassazione Civile, 20.09.17, n. 21859