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Condominio: non si può impedire l’accesso all’androne e al terrazzo

Il singolo condomino deve poter accedere ai beni del condominio quali, ad esempio, i locali dove si trovano i contatori o il terrazzo con la sua antenna, trattandosi di parti dell’edificio destinate ad uso comune, dal cui godimento non può essere escluso.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 23300/2017 qui sotto allegata.

Nella vicenda all’esame della Corte, un condomino aveva convenuto in primo grado alcuni comproprietari delle parti comuni dell’edificio, lamentando che, a seguito della modifica delle chiavi del portoncino di ingresso, gli era stato impedito di accedere all’androne condominiale, ove erano collocati i contatori dell’acqua, nonché al terrazzo dello stesso edificio, ove era installata la propria antenna televisiva.

Mentre il Tribunale aveva respinto la domanda, in appello le richieste del condomino erano state accolte: la Corte d’Appello ha evidenziato che quelli in esame erano beni condominiali, ai sensi dell’art. 1117 c.c., e, poiché l’appartamento di proprietà del singolo era parte del fabbricato, egli non poteva essere escluso dal godimento di tali beni.

Il gruppo di condomini è dunque ricorso in Cassazione, sostenendo l’erroneità del ragionamento della Corte d’Appello che non avrebbe tenuto conto che la presunzione di condominialità di cui all’art. 1117 c.c. può essere superata se la cosa, per obiettive caratteristiche strutturali, serve in modo esclusivo all’uso o al godimento di una parte dell’immobile, venendo meno in questi casi il presupposto per il riconoscimento di una contitolarità necessaria.

La Cassazione ha ritenuto le doglianze dei ricorrenti infondate, in quanto contrastanti con l’accertamento operato in appello secondo cui l’androne ed il terrazzo erano destinati all’uso comune, destinazione oggettiva che neppure i ricorrenti stessi avevano contestato. Altresì ha evidenziato come l’unità di proprietà del condomino era parte strutturale e funzionale integrante della palazzina condominiale, alla quale inerivano i diritti sulle parti comuni della palazzina stessa, tra cui rientravano l’ingresso e la terrazza di copertura, come confermato dal fatto che nell’androne condominiale si trovavano collocati i contatori dell’acqua e sul terrazzo dell’edificio, fino a due anni prima, vi era installata l’antenna televisiva appartenente al condomino.

Il ricorso degli altri comproprietari è pertanto stato rigettato con condanna al pagamento delle spese di lite.

Cassazione Civile, 05.10.2017, n. 23300

Cassazione Civile, 05.10.2017, n. 23300