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Appalto: il termine annuale per denunciare i vizi decorre dalla conoscenza della gravità e della causa degli stessi

La Corte di Cassazione ribadisce il consolidato principio secondo cui, in tema di appalto, il termine annuale previsto a pena di decadenza per la denuncia di gravi difetti dell’opera appaltata decorre dal giorno in cui il committente ne abbia avuto conoscenza obiettiva, in termini di gravità degli stessi e della derivazione eziologica dall’imperfetta esecuzione dell’opera.

Nel caso esaminato dalla Suprema Corte, la Corte d’appello di Napoli aveva riformato parzialmente la sentenza di prime cure pronunciata in sede di opposizione a precetto cambiario e condannato gli appaltanti precettanti al pagamento in favore del committente precettato del risarcimento dei danni per i gravi difetti dell’opera edilizia appaltata.

La pronuncia d’appello si fondava sulla considerazione che il termine di prescrizione di un anno previsto dall’art. 1669 c.c. per la denuncia dei vizi dell’opera, di cui i soccombenti opponevano la decadenza, decorre dal giorno in cui il committente venga a conoscenza oggettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale. E nel caso di specie, tale momento veniva individuato nel deposito in giudizio della relazione del c.t.u..

La sentenza è stata dunque impugnata con ricorso in Cassazione, la quale ha rilevato come la proposizione di un’azione giudiziaria per il risarcimento dei danni introdotta mediante citazione a giudizio, non può non implicare una conoscenza ormai avvenuta in capo all’attore/committente dei vizi lamentati, elemento che si pone quale prius logico rispetto alla citazione stessa. Ne consegue dunque l’erroneità dell’affermazione della Corte napoletana nel ricondurre la decorrenza del termine ex art. 1669 c.c. al deposito in giudizio della c.t.u.: è, infatti, orientamento giurisprudenziale consolidato quello secondo cui in tema di appalto, il termine annuale previsto a pena di decadenza per la denuncia di gravi difetti dell’opera appaltata decorre dal giorno in cui il committente ne abbia avuto conoscenza, secondo un apprezzabile grado obiettivo della gravità degli stessi e della loro derivazione eziologica dall’imperfetta esecuzione dell’opera.

Per questi motivi, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso e cassato la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della medesima Corte d’Appello.

Cassazione Civile, 17.10.2017, n. 24486

Cassazione Civile, 17-10-2017, n. 24486