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Divisione ereditaria: immobile ad un solo erede se non è divisibile senza alterarne struttura e comodo godimento

Nell’ambito di un giudizio di divisione ereditaria, il principio secondo cui, ai sensi dell’art. 718 c.c., ciascun coerede ha il diritto di conseguire in natura la parte dei beni a lui spettanti è derogabile, non solo quando l’immobile non sia divisibile materialmente per ragioni strutturali, ma anche quando siffatta divisione ne alteri il comodo godimento.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 24185/2017 qui allegata, decidendo sul ricorso di un coerede che si era visto rigettare l’appello avverso la sentenza con la quale in primo grado il Tribunale, in sede di divisione ereditaria, aveva assegnato un intero bene immobile – trattavasi nel caso di specie di un rustico – a due soli coeredi in comunione tra loro.

Il ricorrente ha contestato il progetto di divisione in quote effettuato dal CTU, il quale aveva predisposto le quote tenendo conto della natura del bene, che – se frazionato diversamente, per la sua natura – avrebbe dato luogo a quote pressoché inservibili ed avrebbe comportato una sostanziale perdita totale del suo valore.

La Suprema Corte ha ritenuto le doglianze del coerede infondate ed ha affermato che, in tema di divisione giudiziale di compendio immobiliare ereditario, l’art. 718 c.c., il quale riconosce a ciascun coerede il diritto di conseguire in natura la parte dei beni a lui spettanti con le modalità stabilite nei successivi articoli 726 e 727 c.c., trova deroga, ai sensi dell’articolo 720 c.c., non solo nel caso di mera non divisibilità materiale dei beni, ma anche ove gli stessi non siano comodamente divisibili.

Ciò – ha precisato la Corte – avviene qualora, pur risultando il frazionamento materialmente possibile sotto l’aspetto strutturale, non siano tuttavia realizzabili porzioni suscettibili di formare oggetto di autonomo e libero godimento, non compromesso da servitù, pesi o limitazioni eccessive, e non richiedenti opere complesse o di notevole costo, ovvero porzioni che, sotto l’aspetto economico-funzionale, risulterebbero sensibilmente deprezzate in proporzione al valore dell’intero.

Cassazione Civile, 13.10.2017, n. 24185

Cassazione Civile, 13-10-2017, n. 24185