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Maggiorenne cacciato di casa dalla madre: entrambi i genitori devono mantenerlo

Il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 3 ottobre 2017, ha prescritto a carico di entrambi i genitori separati l’obbligo di versare l’assegno di mantenimento direttamente al figlio maggiorenne, non economicamente autosufficiente, cacciato di casa dalla madre con la quale conviveva quale assegnataria della casa familiare.

Nell’ambito del procedimento di separazione personale tra i genitori si è costituito in giudizio il figlio maggiorenne della coppia cacciato di casa, chiedendo l’assegnazione della casa familiare in proprio favore precedentemente assegnata alla madre, oltre alla previsione di un contributo di € 500,00 da porre a carico di entrambi i genitori.

Il Tribunale di Napoli ha confermato l’assegnazione della casa familiare alla madre, in quanto genitore collocatario dell’altro figlio minore della coppia. È stato, infatti, precisato che il vincolo di destinazione della residenza familiare ha lo scopo di garantire ai figli coinvolti nella crisi matrimoniale la conservazione dell’assetto domestico; pertanto tale vincolo rimane fino al momento in cui i figli non abbiano raggiunto l’indipendenza economica e, quindi, quell’autonomia che consenta loro un distacco non traumatico dall’ambiente familiare. Solo con il raggiungimento di tale traguardo viene meno la ratio dell’assegnazione dell’immobile a favore di chi non ne è il proprietario.

Il Tribunale, considerata altresì la non convivenza del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente con la madre per mancato consenso di quest’ultima, ha ritenuto di dover stabilire a carico di entrambi i genitori – non più solo a carico del solo padre non collocatario – un assegno di mantenimento da versarsi direttamente a favore del figlio.

Tribunale di Napoli Nord, Sez. I, 03.10.2017

Tribunale di Napoli, 03-10-2017