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Assegnazione della casa familiare non trascritta: opponibile all’acquirente solo per 9 anni

Il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare non trascritto prima del contratto di compravendita del medesimo bene può essere opposto all’acquirente, ma solo nel limite del novennio dalla data dell’assegnazione.

Detto principio è stato espresso dalla Corte di Cassazione, la quale ha ritenuto fondato il ricorso di una donna, che si era vista respingere – sia in primo grado avanti il Tribunale, sia in grado d’appello – la domanda di rilascio di un immobile acquistato dal proprio figlio, nel quale abitava l’ex nuora quale genitore affidatario della prole.

La Suprema Corte ha accolto le doglianze della ricorrente, evidenziando che l’assegnazione della casa familiare non può essere opposta all’acquirente dell’immobile oltre il novennio dall’assegnazione medesima qualora il provvedimento con il quale viene disposta non si trascritto prima della trascrizione del contratto di compravendita.

Nel caso in esame, invece, la ex moglie del figlio alienante aveva trascritto il provvedimento di assegnazione soltanto dopo la trascrizione del contratto di compravendita.

Nella pronuncia in esame la Corte ha, altresì, precisato che l’eccezione di assegnazione giudiziale della casa in sede di separazione dei coniugi non rientra tra i casi per i quali la legge prevede in capo alla parte l’onere di eccezione: il diritto dell’acquirente il bene immobile ad ottenere il rilascio, quindi, è impedito direttamente ed esclusivamente dal provvedimento di assegnazione della casa familiare e non richiede una manifestazione di volontà da parte dell’assegnatario dell’abitazione di volersi avvalere degli effetti di tale provvedimento.

Il ricorso è pertanto stato accolto dalla Suprema Corte.

Cassazione Civile, 31.10.2017, n. 25835

Cassazione Civile, 31-10-2017, n. 25835