Qualora il figlio minore assuma nei confronti della madre un atteggiamento di rifiuto imputabile ad ingerenze e manipolazioni provenienti dal padre è ravvisabile la sussistenza di una alienazione genitoriale, tale da legittimare la disposizione di un affidamento del minore ai Servizi Sociali.
Lo ha stabilito il Tribunale di Cosenza chiamato a provvedere alle questioni attinenti all’affidamento ed al collocamento del figlio minore in seno ad un procedimento per la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Giudice, nello specifico, ha fatto proprie le conclusioni dell’espletata Consulenza Tecnica d’Ufficio nel ravvisare la presenza di una grave alienazione parentale posta in essere dal padre, il quale ha indotto il figlio tredicenne ad assumere nei confronti della madre un atteggiamento di distacco fisico ed emotivo, caratterizzato da sentimenti di rabbia ed ostilità: nella pronuncia si è evidenziato come, da un lato, vi fosse la presenza di una figura paterna con personalità molto manipolativa che non perdeva occasione per denigrare la figura materna dinanzi al figlio, oramai in rapporto simbiotico con il padre; dall’altro, si è altresì sottolineato la presenza di una figura materna poco attenta e passiva, incapace di riconquistare con modalità propositive la fiducia e l’affetto del figlio.
Alla luce di tali circostanza ed in considerazione, dunque, del pregiudizio arrecato al diritto del minore alla bigenitorialità sulla base della stessa incapacità genitoriale di preservare la continuità delle relazioni parenterali, il Tribunale ha escluso la strada dell’affidamento condiviso, al fine di preservare l’equilibrio psichico del minore, tenuto, altresì, conto del rapporto di forza tra le parti, assolutamente sbilanciato a favore del padre.
Non avendo i genitori fornito indicazioni di persone affettivamente vicine al minore in grado di assumere una posizione equidistante rispetto alle due figure genitoriali, il Giudice ha ritenuto necessario disporre l’affidamento del piccolo ai Servizi Sociali.
Contestualmente, il Tribunale, oltre ad ammonire il padre dal tenere condotte ostative al rapporto madre-figlio, ha condannato il padre stesso a risarcire i danni sia nei confronti del figlio, pregiudicato nel suo diritto alla bigenitorialità, sia nei confronti della madre per le presumibili sofferenze dettate “dal distacco fisico ed emotivo dal figlio”, essendo peraltro stata privata del diritto di svolgere il proprio ruolo genitoriale.
Tribunale di Cosenza, 18.10.2017, n. 2044
Tribunale di Cosenza, 18-10-2017, n.2044