Download Freewww.bigtheme.net/joomla Joomla Templates Responsive

Figlio sfaticato, niente mantenimento

Va revocato l’assegno di mantenimento in favore del figlio che dopo il diciottesimo anno di età non si è attivato per la ricerca di un lavoro e non è affetto da patologie che ne riducano la capacità lavorativa.

La Cassazione ha di recente ribadito questo costante principio con l’ordinanza n. 22314/2017 qui sotto allegata.

Nel caso esaminato un padre aveva chiesto al Tribunale che venisse revocato il contributo al mantenimento in favore della figlia posto a suo carico. Mentre in primo grado la domanda era stata rigettata, la Corte d’Appello aveva invece accolto il reclamo dallo stesso proposto.

Si è pertanto rivolta alla Cassazione la figlia per censurare tale ultimo provvedimento, rilevando come la Corte non avesse considerato le ottime condizioni economiche del padre.

La Cassazione, tuttavia, ha ritenuto inammissibili le richieste della ragazza, rilevando che la ratio decidendi dell’ordinanza impugnata era correttamente “costituita dall’insussistenza delle condizioni per la permanenza dell’obbligo di corrispondere il contributo di mantenimento per la figlia (trentacinquenne), all’esito di un esauriente accertamento di fatto circa la complessiva condotta personale tenuta dall’interessata dal momento del raggiungimento della maggiore età”: si era infatti accertato che la ragazza non si fosse impegnata in alcun modo al fine di reperire un’occupazione lavorativa e che, comunque, non fosse affetta da alcuna patologia tale da comprometterne la capacità lavorativa.

La Corte ha evidenziato come correttamente in secondo grado si fosse fatta applicazione del costante indirizzo giurisprudenziale secondo cui “l’obbligo del genitore separato o divorziato di concorrere al mantenimento del figlio perdura finché il genitore interessato non dia prova che il figlio sia stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta“.

L’impugnazione della ragazza, dunque, non ha trovato accoglimento.

Cassazione Civile, 25.09.2017, n. 22314

Cassazione Civile, 25-09-2017, n. 22314