È dovuto un assegno di divorzio alla ex moglie priva di indipendenza ed autosufficienza economica, la quale, dopo aver subito uno sfratto per morosità, è andata a convivere con un’anziana prestandole assistenza in cambio di un alloggio.
La Cassazione ha così statuito rigettando il ricorso di un marito che, in sede di appello, aveva visto ridotto l’assegno di divorzio posto a suo carico in favore della ex moglie, ritenendo che – al contrario – non sussistessero i requisiti per il riconoscimento di alcun contributo al mantenimento della medesima. Egli, in particolare, ha contestato che la Corte d’Appello non avesse adeguatamente valutato le condizioni reddituali sia proprie sia della ex moglie, la quale – secondo la difesa – avrebbe percepito redditi da un’attività lavorativa svolta in nero.
La Cassazione tuttavia, rigettando l’impugnazione, ha evidenziato come la Corte d’Appello, nel confermare l’attribuzione dell’assegno divorzile alla ex moglie, seppure in una misura ridotta rispetto a quella in precedenza determinata dal Tribunale, ha accertato l’inadeguatezza dei redditi della donna a consentirle di far fronte alle normali ed ordinarie esigenze di vita.
Nello specifico la Suprema Corte ha precisato come nei precedenti gradi di giudizio si era appurato che la situazione della ex moglie si era aggravata a seguito di uno sfratto per morosità e che ella viveva nell’abitazione di una anziana che assisteva in cambio di ospitalità: tali circostanze rappresentavano un accertamento di fatto (incensurabile in cassazione), che indubbiamente integrava la condizione di mancanza di indipendenza e autosufficienza economica che è presupposto legale per l’attribuzione di un assegno divorzile.
Ciò soprattutto alla luce della recente evoluzione giurisprudenziale, che ritiene irrilevante l’ulteriore riferimento relativo al requisito, ormai superato, della conservazione del tenore di vita goduto durante il matrimonio.
Cassazione Civile, 21.12.2017, n. 30738
Cassazione Civile, 21-12-2017, n. 30738