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Preliminare di compravendita immobiliare: danni dovuti solo se c’è inadempimento imputabile

Qualora la domanda volta alla risoluzione di un contratto preliminare di compravendita immobiliare venga rigettata per assenza di colpa nell’inadempimento, non può essere accolta nemmeno la domanda accessoria di risarcimento dei danni.

Detto principio è stato espresso dalla Corte di Cassazione in una fattispecie che ha avuto origine dalla citazione in giudizio di uno studio immobiliare da parte di due proprietari al fine di ottenere il risarcimento dei danni conseguenti all’inadempimento contrattuale dello studio medesimo.

Nello specifico, le parti avevano stipulato un contratto preliminare di compravendita immobiliare e, secondo gli attori, il promissario acquirente non aveva consentito la stipula del contratto definitivo nel termine pattuito: i due proprietari, pertanto, avevano chiesto la risoluzione del contratto preliminare, la restituzione dell’immobile ed il risarcimento del danno per l’illegittima detenzione dell’immobile, durata ben dieci anni.

Lo studio immobiliare si era costituito in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda attorea e la pronuncia ex art. 2932 c.c. (ossia l’ordine da parte del giudice agli attori di concludere il contratto di compravendita), sostanzialmente asserendo che la volontà di non concludere il contratto definitivo fosse della parte venditrice.

Mentre il Tribunale aveva rigettato tutte le domande proposte dalle parti, la Corte d’Appello aveva accolto la domanda dello studio immobiliare, trasferendo a quest’ultimo la proprietà del bene ex art. 2932 c.c..

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso in cassazione uno dei proprietari, lamentando che il giudice d’appello non si sarebbe pronunciato sulla richiesta risarcitoria formulata sul danno causato dall’illegittima occupazione decennale dell’immobile da parte dello studio.

La Suprema Corte, investita della questione, ha rilevato che la Corte d’Appello, sebbene non avesse motivato sul punto, avesse pronunciato una sentenza che implicitamente dichiarava il rigetto della richiesta risarcitoria.

A tal riguardo ha altresì ribadito il proprio consolidato orientamento secondo cui «il risarcimento del danno presuppone un inadempimento imputabile, con la conseguenza che, allorquando sia da rigettare la domanda di risoluzione del contratto per mancanza di colpa nell’inadempimento, viene meno il presupposto per l’accoglimento della domanda accessoria di risarcimento».

La Corte di Cassazione ha rilevato come, nello specifico caso esaminato, la sentenza di secondo grado avesse riconosciuto come non si fosse configurato alcun inadempimento da parte dello studio immobiliare e, quindi, nessun danno fosse imputabile allo stesso per aver goduto dell’immobile in pendenza della sottoscrizione del contratto definitivo.

La Corte, pertanto, ha rigettato il ricorso.

Cassazione Civile, 21.12.2017, n. 30763

Cassazione Civile, 21-12-2017, n. 30763