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Revocatoria fallimentare: fondata solo se c’è conoscenza dello stato di insolvenza

In tema di revocatoria fallimentare la sola circostanza che la società, poi fallita, avesse iniziato ad effettuare pagamenti non più dilazionati, non può essere assunta come indice assolutamente e univocamente rivelatore della conoscenza da parte dell’accipiens dello stato di insolvenza del solvens, poi dichiarato fallito.

Così ha precisato la Corte di Cassazione in un caso in cui la Corte d’Appello di Catania, in riforma di quanto deciso dal Tribunale nel primo grado di giudizio, aveva rigettato la domanda di revocatoria ex art. 67, comma 2, l. fall. (atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie) presentata in relazione ad alcuni pagamenti posti in essere da una società, poi fallita, in favore di un’altra società.

Il Fallimento è ricorso in cassazione avverso detta decisione, lamentando che la domanda di revocatoria fallimentare avesse come presupposto la c.d. “scientia decoctionis(ossia la conoscenza da parte del terzo accipiens dello stato di insolvenza dell’imprenditore) e che la Corte d’Appello avesse avuto «un erronea rappresentazione dei fatti non tendo conto degli indici rilevatori dello stato di insolvenza della società solvens»: nello specifico, secondo la Procedura ricorrente, la circostanza che non venisse più differita la scadenza dei pagamenti rispetto alla data di emissione delle fatture avrebbe dovuto essere ascritta alla conoscenza da parte dell’altra società della precarietà economica della società poi fallita.

La Suprema Corte, pur premettendo che la censura del ricorrente fosse infondata in quando comportante un riesame del fatto attraverso un analisi preclusa al la Corte medesima, ha comunque precisato che la sola circostanza che la società, poi fallita, avesse effettuato pagamenti non più dilazionati, non potesse essere assunta come indice rivelatore in modo assoluto della conoscenza da parte dell’accipiens dello stato di insolvenza del solvens, poiché, in base al criterio della normalità, detta circostanza ben avrebbe potuto assumere pure altri, e non negativi, significati.

Alla luce di ciò la Cassazione ha ritenuto la censura infondata ed ha rigettato il ricorso del Fallimento ricorrente.

Cassazione Civile, 10.01.2018, n. 385

Cassazione Civile, 10-01-2018, n. 385