Affinché, a fini successori, si possa riconoscere la cessazione degli effetti della separazione personale con addebito è necessario dimostrare l’avvenuta riconciliazione o la coabitazione, che deve essere volta alla ricostituzione delle relazioni materiali e spirituali tra i coniugi.
La Corte di Cassazione ha così statuito in una controversia avviata da una donna che aveva convenuto in giudizio avanti il Tribunale di Napoli gli eredi universali del defunto marito, istituiti da quest’ultimo attraverso testamento olografo, rivendicando la propria qualità di erede legittimaria, in seguito alla cessazione degli effetti della separazione con addebito reciproco avvenuta attraverso la ricostituzione del vincolo coniugale. Dal canto loro gli eredi avevano contestato la legittimazione della donna in ragione della avvenuta separazione con addebito in forza di sentenza.
Il Tribunale aveva rigettato le domande dell’attrice, rilevando che la sentenza di separazione era da molti anni passata in giudicato e successivamente la Corte d’Appello adita aveva ritenuto l’impugnazione inammissibile per manifesta infondatezza.
Proposto ricorso per cassazione da parte della moglie – la quale lamentava l’erroneità delle conclusioni nonché delle motivazioni circa l’avvenuta separazione, in considerazione delle circostanze che avrebbero dovuto far presumere la ricostituzione del vincolo coniugale – anche la Corte ha ritenuto le doglianze della donna infondate.
In particolare, il Supremo Collegio – rilevando l’assenza di qualsivoglia riferimento alla separazione coniugale nella citazione introduttiva, nonché di deduzioni volte a dar prova della cessazione degli effetti civili della separazione – ha riconosciuto che «l’esistenza di quella separazione con addebito reciproco del marzo 1974, abbondantemente passata in giudicato al momento dell’apertura della successione, si è rivelata decisiva per negare la sussistenza dei diritti successori del coniuge superstite, tenuto conto dell’incidenza di tale addebitabilità sugli indicati diritti, a norma degli artt. 548 e 585 c.c.». Del resto, come altresì precisato dalla Suprema Corte, gli effetti della separazione personale, in assenza di dichiarazione di riconciliazione, cessano con la circostanza della coabitazione, la quale non può ritenersi ripristinata per la sola sussistenza di ripetute occasioni di incontri e di frequentazioni tra i coniugi, ove le stesse non depongano per una reale e concreta ripresa delle relazioni materiali e spirituali costituenti manifestazione ed effetto della rinnovata società coniugale.
La Corte dunque – condividendo le conclusioni cui il Tribunale era giunto circa la mancata allegazione da parte della ricorrente dell’avvenuta cessazione degli effetti della separazione nonché dell’eccezione di avvenuta riconciliazione – ha rigettato il ricorso.
Cassazione Civile, 23.01.2018, n. 1630
Cassazione Civile, 23-01-2018, n. 1630