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Tribunale di Treviso: revocabile l’assegno di divorzio solo se la ex è concretamente indipendente

In un giudizio di modifica delle condizioni di divorzio, l’assegno divorzile già previsto in favore dell’ex coniuge può essere revocato se sopraggiungano nuove circostanze di fatto e, alla luce del nuovo orientamento giurisprudenziale che svincola il relativo diritto dal tenore di vita, l’indipendenza economica del richiedente risulti effettiva nel caso concreto, non già in senso oggettivo ed astratto.

Il Tribunale di Treviso si è recentemente pronunciato anche in un procedimento di modifica delle condizioni di divorzio, prendendo posizione rispetto al nuovo orientamento della Corte di Cassazione, che svincola il riconoscimento del diritto all’assegno di divorzio al parametro del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, ricollegandolo invece all’assenza di indipendenza economica del coniuge richiedente.

Nel caso esaminato dal Tribunale, un marito aveva tra l’altro chiesto di ridurre l’assegno di divorzio già previsto in favore della moglie, da un lato adducendo un peggioramento delle proprie condizioni economiche e, dall’altro, richiamando l’arresto giurisprudenziale più sopra richiamato.

Il Tribunale trevigiano ha innanzitutto precisato che, in un giudizio per la modifica delle condizioni di divorzio, si può rivedere il diritto all’assegno divorzile, non solo alla luce del nuovo orientamento della Cassazione, ma anche a fronte di mutamenti delle circostanze di fatto che consentano di ritenere il beneficiario autosufficiente dal punto di vista economico.

Sotto tale profilo, come recentemente ha richiamato in un giudizio di divorzio lo stesso Tribunale (https://www.studiofronzonidemattia.it/tribunale-treviso-addio-al-tenore-vita-divorzio-coniuge-va-compensato-dei-sacrifici/), la valutazione di detta indipendenza deve essere valutata dal giudice tenendo conto sia di parametri di natura personale, che di parametri di carattere patrimoniale, al fine di assicurare al coniuge più debole un’adeguata perequazione in una prospettiva attuativa del valore di parità: non si può dunque assumere il parametro di indipendenza economica solo in senso oggettivo ed astratto, ma lo si deve calare nella realtà effettiva del caso di specie. Pertanto, in un caso di durata quasi trentennale del matrimonio, nel corso della quale i coniugi hanno costruito un patrimonio comune contando sul connubio tra le reciproche capacità reddituali, occorre considerare anche la necessità di far fronte alle spese per la conservazione del patrimonio comune.

Nella fattispecie esaminata, il Tribunale, per un verso, ha rilevato una effettiva contrazione dei redditi del marito; tuttavia, per altro verso, ha evidenziato come la ex moglie (notaio) avesse precluso una sua crescita professionale a fronte delle esigenze della famiglia e fosse titolare di beni immobili che però, fino all’esito di una divisione, sarebbero stati produttivi di rilevanti oneri.

Il Tribunale, pertanto, ha ridotto l’assegno di divorzio dovuto alla ex moglie.

Tribunale di Treviso, 09.01.2018

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