La scelta dell’ex coniuge di costituire una nuova convivenza stabile e duratura con altra persona, diversa da una semplice coabitazione, fa venir meno il diritto all’assegno di divorzio.
Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con la recentissima sentenza n. 2732 depositata il 05.02.2018.
Nella fattispecie esaminata, un uomo aveva chiesto la modifica delle condizioni di divorzio al fine di escludere il diritto della ex moglie alla percezione dell’assegno divorzile di cui era beneficiaria; accolta detta domanda, in secondo grado la Corte d’Appello aveva riformato tale pronuncia, escludendo che la nuova convivenza instaurata dall’ex moglie potesse far venir meno il diritto all’assegno divorzile.
L’ex marito si è dunque rivolto alla Cassazione e, a fronte delle sue doglianze, la donna ha contestato che il marito era pienamente a conoscenza della sua nuova convivenza già durante la procedura di divorzio e proprio in quella sede egli avrebbe dovuto sollevare la questione: secondo la donna, l’ex marito si era limitato a precisare che la moglie intratteneva una relazione con un altro uomo, cosa ben diversa da una solida convivenza more uxorio.
La Suprema Corte, sulla base di un principio ormai consolidato da alcuni anni, ha ribadito che dal momento in cui l’ex coniuge decide di intraprendere una convivenza more uxorio, connotata dai requisiti di stabilità e costanza, diversa quindi da una semplice coabitazione tra soggetti estranei, perde il diritto all’assegno di mantenimento di cui era beneficiario, sollevando così l’ex da tale obbligo.
Pertanto, la Corte ha accolto il ricorso principale cassando il provvedimento impugnato ed ha altresì rinviato la questione alla Corte d’appello di Brescia per l’accertamento in odine al momento in cui la convivenza con un altro uomo sia divenuta stabile e duratura sì da far venir conseguentemente meno il diritto all’assegno divorzile.
Cassazione Civile, 05.02.2018, n. 2732
Cassazione Civile, 05-02-2018, n. 2732