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Separazione: aumenta l’assegno alla ex se il marito non dichiara i redditi

Qualora in sede di separazione il marito – che si presume avere redditi – non produca in giudizio la propria dichiarazione fiscale aggiornata, il Giudice può porre a suo carico (ovvero aumentare) l’assegno di mantenimento in favore della moglie.

Il principio è stato sancito dalla Corte di Cassazione decidendo sul ricorso di un uomo, a carico del quale la Corte d’Appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva posto l’obbligo di corrispondere in favore della moglie un assegno di mantenimento.

La Suprema Corte ha evidenziato come sia consentito al Giudice di fare ricorso a presunzioni semplici nella sua valutazione comparativa delle situazioni dei coniugi in regime di separazione, non solo per il riconoscimento del diritto all’esborso, ma anche per la sua quantificazione, ed esse vanno individuate in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico (o comunque apprezzabili in termini economici) diversi dal reddito ed idonei ad incidere sulle condizioni economiche delle parti; peraltro per la loro valutazione – ha aggiunto la Corte – non è necessario un accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, ma è sufficiente un’attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi.

In una simile prospettiva, dunque, secondo la Cassazione deve ritenersi ammissibile che il Giudice faccia ricorso a presunzioni semplici nell’operare una valutazione comparativa delle situazioni dei coniugi in regime di separazione, senza che ciò configuri un’indebita sostituzione dell’iniziativa d’ufficio a quella della parte cui fa carico l’onere della prova.

Si è pertanto ritenuto che, nella fattispecie concreta, la Corte d’Appello avesse effettuato una corretta comparazione dei redditi delle parti, evidenziando come l’uomo fosse proprietario di una casa e la moglie solo di un terreno agricolo, nonchè di come quest’ultima percepisse una somma certamente inidonea ad assicurarle il mantenimento del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (parametro ancora utilizzabile nella separazione, a differenza che nel divorzio).

Altresì la Corte d’Appello aveva accertato e tenuto in debita considerazione che il marito, nonostante avesse dichiarato di essere disoccupato e nullatenente, era risultato svolgere l’attività di procacciatore di affari, e che egli, in sede presidenziale, aveva ammesso di percepire redditi superiori a quelli dichiarati.

In tale contesto, concorrendo detti elementi presuntivi, il Giudice di secondo grado aveva dunque correttamente valorizzato anche la mancata produzione, da parte dell’uomo, delle proprie dichiarazioni dei redditi aggiornate.

Cassazione Civile, 15.02.2018, n. 3709

Cassazione Civile, 15-02-2018, n. 3709