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Moglie infedele, marito violento: addebito reciproco della separazione

La condotta violenza del marito non può giustificare la relazione extraconiugale della moglie; trattasi, infatti, di condotte inadempienti ai doveri coniugali tali da giustificare un addebito della separazione a carico di entrambi i coniugi.

A stabilirlo è stata la Corte di Cassazione nella recentissima sentenza n. 3923 del 19.02.2018, qui allegata.

Nella fattispecie in esame il Tribunale di Palermo aveva addebitato la separazione personale dei coniugi al marito in ragione di alcuni “intollerabili comportamenti aggressivi” posti in essere nei confronti della moglie. A sua volta la Corte d’appello, pur condividendo le conclusioni assunte dal Tribunale, aveva addebitato la separazione personale anche alla moglie in ragione della violazione dell’obbligo di fedeltà, comprovata dalle risultanze processuali (puntuali e circostanziate annotazioni contenute nel diario della moglie, telefonate e “squilli” durante le giornate).

La donna pertanto ha adito la Suprema Corte sottolineando l’assenza di qualsivoglia nesso causale tra il comportamento infedele da lei tenuto e la crisi coniugale in corso col marito, sì da far venir meno il presupposto dell’addebitabilità della separazione per infedeltà a proprio carico.

La Corte di Cassazione ha ribadito, da un lato, come l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà sia una circostanza sufficiente per l’addebito della separazione nei confronti del coniuge responsabile, sempre che non si constati la mancanza di nesso causale fra infedeltà e crisi coniugale, e dall’altro come sia ammessa l’addebitabilità della separazione per infedeltà anche quando il comportamento non sfoci in adulterio ma sia tale, comunque, da offendere l’onore e la dignità dell’altro coniuge.

La Suprema Corte, dopo aver rilevato l’osservanza di tali principi da parte della Corte d’appello, ha altresì evidenziato come dalle risultanze istruttorie fosse palesemente emersa la prova della relazione extra coniugale della moglie, intervenuta quando il marito ancora tentava di ripristinare il rapporto con la consorte e tale da essere considerata uno dei principali motivi di crisi coniugale.

Si è, dunque, affermato che “la condotta violenta di un coniuge non può mai essere giustificata da comportamenti dell’altro, ma tale condotta non vale, a sua volta, a giustificare la violazione dei doveri che sorgono dal matrimonio”, così da legittimare un reciproco addebito della separazione in capo ad entrambi i coniugi inadempienti dei doveri coniugali assunti.

Corte di Cassazione, 19.02.2018, n. 3923

Cassazione Civile, 19-02-2018, n. 3923