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Non diminuisce l’assegno per il figlio se il genitore collocatario trova lavoro

Le migliorate condizioni economiche del genitore collocatario, conseguenti al reperimento di un lavoro, non determinano una proporzionale diminuzione dell’assegno di mantenimento per il figlio posto a carico dell’altro genitore, giacché la determinazione del contributo non si fonda su una rigida comparazione della situazione patrimoniale di ciascun genitore obbligato.

Il principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 3926/2018 depositata nei giorni scorsi, accogliendo il ricorso proposto da una madre, la quale in sede di appello aveva, tra l’altro, visto ridurre l’assegno mensile dovuto dal padre a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio minore, avendo ella frattanto reperito un lavoro.

La donna, pertanto, si è rivolta alla Cassazione, che ha ritenuto le sue censure fondate.

La Corte, infatti, ha osservato come non fosse stato dimostrato il peggioramento delle condizioni economiche dedotto del padre, rilevando l’inattendibilità delle dichiarazioni dei redditi dallo stesso presentate, più consone a quelle di un praticante avvocato che ad un professionista di 49 anni. Nondimeno, era invece stato accertato che l’uomo aveva acquistato un appartamento più costoso di quello posseduto, accollandosi il relativo mutuo. Ancora, la Corte ha dato atto delle maggiori esigenze del figlio ormai adolescente e del tempo di permanenza con il padre.

Alla luce di tali circostanze, la Cassazione ha ritenuto che – nonostante la madre prima disoccupata avesse in seguito reperito un’occupazione – la motivazione della sentenza d’appello fosse manifestamente contraddittoria, essendo le conclusioni non coerenti con le premesse svolte e non dovendosi pertanto disporre una riduzione dell’assegno in favore del minore posto a carico dell’altro genitore.

Si è, altresì, precisato che, diversamente, i Giudici avrebbero contraddetto il pacifico orientamento secondo cui la determinazione del contributo – che per legge grava su ciascun genitore per il mantenimento, l’educazione e l’istruzione della prole – non si fonda su una rigida comparazione della situazione patrimoniale di ciascun obbligato e, pertanto, le maggiori potenzialità economiche del genitore collocatario concorrono a garantire al minore un migliore soddisfacimento delle sue esigenze di vita, ma non comportano una proporzionale diminuzione del contributo posto a carico dell’altro genitore.

La Corte ha ritenuto fondate le doglianze della madre e, pertanto, ha accolto il ricorso.

Cassazione Civile, 19.02.2018, n. 3926

Cassazione Civile, 19-02-2018, n. 3926