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I figli devono essere mantenuti in base al tenore di vita

Anche in caso di divorzio dei genitori, i figli hanno il diritto di mantenere il tenore di vita che i genitori offrivano loro in costanza di matrimonio; pertanto per il contributo al loro mantenimento permane il riferimento al criterio del tenore di vita, che invece è stato abbandonato in sede di divorzio ai fini del riconoscimento dell’assegno in favore del coniuge.

La Corte di Cassazione ha chiarito detto principio rigettando il ricorso di un padre che, avanti al Tribunale e pure innanzi alla Corte d’Appello, aveva disposto il suo obbligo a contribuire al mantenimento di due figli conviventi con la madre mediante assegno mensile di € 600,00 (un terzo figlio era, invece, con lui convivente ed il mantenimento era stato posto esclusivamente a suo carico). Egli, in particolare, sotto tale profilo lamentava il mancato esame della condizione reddituale delle Parti.

La Suprema Corte ha ritenuto le doglianze dell’uomo non fondate ed ha, appunto, precisato che “i figli hanno il diritto di mantenere il tenore di vita loro consentito dai proventi e dalle disponibilità concrete di entrambi i genitori, e cioè quello stesso che avrebbero potuto godere in costanza di convivenza“.

Inoltre, in relazione alla determinazione in concreto del mantenimento, si è precisato che essa non può basarsi solo sui costi necessari al mero sostentamento dei figli, ma deve essere parametrata anche su quelli che rispondono ad esigenze connesse all’aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario e sociale dei medesimi.

Il ricorso, pertanto, è stato rigettato.

Cassazione Civile, 19.02.2018, n. 3922

Cassazione Civile, 19-02-2018, n. 3922