La morte del coniuge, in pendenza di giudizio di divorzio, fa cessare il rapporto coniugale e la stessa materia del contendere sul giudizio relativo alle domande accessorie, quale quella del riconoscimento di un assegno divorzile, che non potrà, pertanto, essere richiesto agli eredi.
Con la recentissima sentenza n. 4092 del 20.02.2018 la Corte di Cassazione ha ribadito detto principio (di recente già richiamato: https://www.studiofronzonidemattia.it/Lui muore durante il divorzio, lei resta senza assegno/) prendendo una chiara posizione in merito alle sorti del giudizio di separazione o divorzio qualora intervenga, nel corso del loro svolgimento, la morte di una delle parti.
Nella fattispecie in esame (nota per il coinvolgimento di un importante artista italiano), la decisione del Tribunale sullo scioglimento del matrimonio tra le parti passava in giudicato per la parte relativa allo status; veniva tuttavia impugnata nella parte relativa al riconoscimento a favore dell’ex moglie di un ingente assegno divorzile. In sede di appello, infatti, l’ex marito rappresentava la riduzione dei proventi della sua attività di artista e la formazione di un nuovo nucleo familiare composto da ben tre figli ancora minorenni. L’ex moglie, dal canto suo, evidenziava la presenza di guadagni del marito derivanti da attività imprenditoriale ed il consistente patrimonio immobiliare di cui lo stesso era titolare. La Corte d’Appello, ritendo fondate le contestazioni della moglie, riconfermava a favore di costei l’assegno divorzile.
Il marito, pertanto, presentava ricorso per cassazione lamentando che il Giudice di secondo grado avesse automaticamente riconoscimento una sua situazione di benessere economico, omettendo un concreto esame relativo al tenore di vita in costanza di matrimonio ed alle sue precarie condizioni di salute, nonché ignorando le spese necessarie per il mantenimento del nuovo nucleo familiare.
Tuttavia, nelle more del procedimento avanti la Suprema Corte, il ricorrente decedeva e veniva chiesta pertanto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
La Suprema Corte ha rilevato che sulla questione esistono due opposti orientamenti giurisprudenziali: il primo volto a riconoscere la mancata cessazione della materia del contendere ed il diritto ad ottenere da parte degli eredi il pagamento di un assegno divorzile per il periodo successivo all’inizio del procedimento e fino alla data del decesso; il secondo in virtù del quale la morte di uno dei coniugi in pendenza di giudizio travolge ogni pronuncia accessoria alla separazione o al divorzio non ancora passata in giudicato.
Ciò premesso, la Suprema Corte ha affermato di conformarsi a tale ultimo indirizzo, precisando che l’obbligo di contribuire al mantenimento dell’ex coniuge “è personalissimo e non trasmissibile proprio perché si tratta di una posizione debitoria inscindibile legata ad uno status personale”, con la conseguenza che è improseguibile nei confronti dell’erede del coniuge defunto l’azione intrapresa – e cessata – per il riconoscimento di un assegno divorzile; per altro verso – ha osservato la Corte – lo stesso erede non potrà dal canto suo subentrare nella posizione processuale del de cuius e far accertare l’insussistenza del diritto all’assegno e la conseguente ripetizione di quanto previamente versato.
Sulla base di ciò, la Suprema Corte, riconosciuta la cessazione della materia del contendere per decesso nelle more del processo del marito, ha negato conseguentemente l’assegno divorzile a favore dell’ex moglie superstite.
Cassazione Civile, 20.02.2018, n. 4092
Cassazione Civile, 12-02-2018, n. 3348