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Pensione di reversibilità: riconosciuta alla ex anche senza una sentenza definitiva sull’assegno divorzile

Affinché sia riconosciuto il diritto della ex moglie a percepire una quota della pensione di reversibilità del marito, non è necessario che al momento della morte di questi la sentenza che riconosce alla medesima il diritto alla percezione di un assegno divorzile sia già passata in giudicato, essendo sufficiente che la spettanza del contributo al mantenimento sia stata soltanto giudizialmente accertata.

La Corte di Cassazione ha affermato detto principio accogliendo il ricorso della prima moglie di un uomo, con il quale era stata sposata per molti anni e dal quale aveva avuto due figli; a seguito dell’intervenuto divorzio, l’uomo aveva contratto un secondo matrimonio, durato però solo pochi mesi, essendo egli successivamente deceduto. Tuttavia, al momento del decesso, era stata già pronunciata sentenza parziale di divorzio dalla prima moglie ed il giudizio era continuato per la determinazione dell’assegno divorzile in favore di costei, peraltro già riconosciuto in via provvisoria dal Presidente del Tribunale.

Nonostante fosse stato in seguito riconosciuto con sentenza il diritto a percepire un assegno di divorzio da parte della ex moglie, tuttavia, dapprima il Tribunale ed in seguito la Corte di Appello avevano rigettato la domanda della ex moglie volta al riconoscimento del diritto a percepire una quota della pensione di reversibilità e del trattamento di fine rapporto spettante all’ex coniuge.

In particolare, i Giudici avevano ritenuto che la donna non fosse ancora titolare di assegno divorzile nel momento in cui era intervenuta la morte dell’ex marito (presupposto richiesto dalla legge per l’accoglimento delle sue domande), specificando che la fruizione dell’assegno fosse una condizione stabilita dalla legge che dovesse essere concreta ed attuale nel momento della domanda, dovendosi trattare di un fatto preesistente.

La prima moglie, dunque, si è rivolta alla Cassazione, criticando la sentenza di appello proprio per aver affermato la necessità, ai fini del riconoscimento del diritto a percepire una quota della pensione di reversibilità dell’ex, che al momento della morte di questi fosse già passata in giudicato la sentenza che le riconosceva il diritto a percepire l’assegno divorzile: nel dettaglio la donna ha evidenziato come la volontà espressa dal legislatore sia quella di richiedere soltanto che il diritto all’assegno divorzile sia stato giudizialmente accertato, non anche che la relativa decisione sia passata in giudicato.

La Cassazione ha ritenuto fondate le censure della prima moglie, precisando che effettivamente la legge non prevede, ai fini del riconoscimento del diritto all’attribuzione di una porzione della pensione di reversibilità, che, al momento in cui la domanda viene proposta, sia intervenuto l’accertamento della spettanza dell’assegno divorzile in favore dell’istante mediante pronuncia avente efficacia di giudicato; la legge richiede invece solamente una pronuncia del Tribunale e appare, pertanto, sufficiente la pronuncia della sentenza che definisce il primo grado del giudizio e riconosce il diritto all’assegno divorzile.

Nel caso esaminato, la sentenza del Tribunale che aveva riconosciuto l’assegno divorzile alla donna aveva evidentemente accertato che ella era titolare del diritto a percepirlo già al momento del passaggio in giudicato della sentenza parziale di divorzio, quando l’ex marito era ancora in vita, altrimenti avrebbe dovuto fissare una diversa decorrenza, con la conseguenza sussistenza del diritto della donna di percepire una quota della pensione di reversibilità dell’ex marito.

Cassazione Civile, 20.02.2018, n. 4107

Cassazione Civile, 20-02-2018, n. 4107