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Niente assegno di mantenimento per la giovane moglie dell’anziano pensionato

Nel giudizio di separazione, qualora sussista un divario delle condizioni economiche dei coniugi ed il matrimonio sia stato di breve durata, non è dovuto l’assegno di mantenimento nei confronti del coniuge.

La Corte di Cassazione ha espresso detto principio con la recentissima ordinanza dell’8 marzo 2018, qui sotto allegata.

In particolare, nella fattispecie in esame, la Corte d’appello di Catania, in riforma alla sentenza impugnata del Tribunale, aveva eliminato l’obbligo del marito pensionato di corrispondere alla moglie l’assegno di mantenimento, in considerazione della breve durata del matrimonio (poco più di due anni) e della palese insussistenza di un divario economico e reddituale tra le parti. A fondamento della propria decisione, la Corte, infatti, aveva messo a confronto le condizioni lavorative, economico e sociali dei coniugi: lei giovane, proprietaria di un immobile e gestrice di un’attività commerciale; lui anziano, pensionato, proprietario di un piccolo locale sfitto, soggetto ad un’insolvenza debitoria che l’aveva costretto a vendere l’immobile abitativo ed a trasferirsi in una casa in affitto.

La moglie ha impugnato detta sentenza avanti la Corte di Cassazione, lamentando l’erronea valutazione dei redditi delle parti, anche sulla base di documenti tardivamente introdotti nel giudizio d’appello dal marito.

La Suprema Corte, nel dichiarare inammissibile il ricorso della donna, ha fatto proprie le conclusioni della Corte d’appello per confermare il venire meno dell’obbligo del marito, in condizioni evidentemente poco agiate, di corrispondere l’assegno di mantenimento alla moglie, con disponibilità economiche, attività lavorativa e di giovane età.

Cassazione Civile, 08.03.2018, n. 5593

Cassazione Civile, 08-03-2018, n. 5593