Nonostante l’opposizione di uno dei coniugi, qualora la convivenza tra essi sia divenuta intollerabile, il Giudice può pronunciare immediatamente la separazione personale non definitiva, per poi consentire la prosecuzione del processo per gli ulteriori aspetti, relativi alle questioni economiche e all’affidamento dei figli.
È quanto ha recentemente ribadito la Suprema Corte con l’ordinanza del 14 marzo 2018 n. 6145, qui allegata.
Nella fattispecie, la Corte d’appello aveva rigettato l’impugnazione della moglie avverso la sentenza con cui il Tribunale, in via immediata e non definitiva, aveva pronunciato la separazione dei coniugi.
La donna ha presentato ricorso per cassazione avverso la suddetta pronuncia di appello lamentando come la Corte avesse ritenuto ammissibile la domanda di sentenza parziale dei coniugi avanzata dal marito, sebbene quest’ultimo avesse proposto domanda di separazione con addebito ed ancorché la moglie si fosse opposta alla richiesta di separazione. In particolare, la ricorrente ha dedotto come l’ammissibilità di una sentenza parziale sullo “status” fosse – a suo dire – incostituzionale consentendo, di fatto, al coniuge patrimonialmente più forte di richiedere una sentenza parziale sulla separazione, per poi proseguire il giudizio sulla domanda di addebito.
La Suprema Corte, investa della questione, non ha ritenuto fondate le doglianze della donna ed ha ribadito che: a) la situazione di intollerabilità della convivenza, dipesa da una disaffezione o da un distacco spirituale di uno dei coniugi, può legittimare il Tribunale a pronunciare la sentenza non definitiva di separazione (o di divorzio), facendo ad essa seguito la prosecuzione del giudizio per le altre situazioni; b) la pronuncia non definitiva sulla separazione personale costituisce “uno strumento di accelerazione dello svolgimento del processo che non determina un’arbitraria discriminazione nei confronti del coniuge economicamente più debole”; c) il nostro ordinamento giuridico sancisce in maniera esplicita la pronuncia immediata sullo “status”, volendo evitare condotte processuali dilatorie tali da incidere negativamente sul diritto di una della parti ad ottenere un pronuncia in ordine alla propria condizione di coniuge separato.
Sulla base di ciò, la Suprema Corte, allineandosi con quanto concluso dalla Corte d’appello, ha rigettato il ricorso della moglie e ritenuto ammissibile la sentenza non definitiva di separazione personale dei coniugi presentata dal marito.
Cassazione Civile, 14.03.2018, n. 6145
Cassazione Civile, 14-03-2018, n. 6145