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Genitori conflittuali: disposto l’affidamento del figlio ai servizi sociali ed un percorso di supporto alla genitorialità

Preso atto dell’insanabile contrasto esistente tra i genitori e dell’impossibilità per gli stessi di trovare accordi confacenti e rispettosi dell’interessi del figlio, il Giudice può disporre l’affidamento del minore ai servizi sociali, tenuti ad uno stretto monitoraggio sul rispetto del calendario di frequentazione dei genitori, oltre ad un percorso congiunto per questi ultimi di supporto alla genitorialità.

Il Tribunale di Milano ha espresso detto principio con il decreto del  7 gennaio 2017, allegato in calce, decidendo il ricorso di un padre, il quale in precedenza si era rivolto al Tribunale dei Minorenni di Milano al fine di ottenere la regolamentazione dell’affidamento dei figli; in quella sede, constatata l’alta conflittualità e la completa assenza di dialogo tra i coniugi, sulla base di una consulenza tecnica, era stato, tra l’altro, disposto l’affidamento del minore ai servizi sociali.

Il padre si è in seguito rivolto al Tribunale, chiedendo di accertare e sanzionare le inadempienze poste in essere dalla madre ostative alla frequentazione del bambino con il padre, nonchè di ampliare il diritto di visita tra quest’ultimo ed il figlio con l’introduzione di un giorno infrasettimanale con pernottamento, in modifica a quanto previamente stabilito dal Tribunale per i Minorenni. Costituitasi in giudizio, la madre ha contestato integralmente quanto dedotto dal ricorrente chiedendo che venisse accertato il relativo comportamento inadempiente del padre, incapace – a suo dire – di esercitare correttamente la potestà genitoriale.

Il Tribunale di Milano ha, dunque, disposto la rinnovazione della consulenza tecnica, dalla quale è emerso un persistente ed insanabile contrasto tra i genitori, causa di un evidente pregiudizio alla serenità del figlio. La coppia è parsa ancora imbrigliata “in una dinamica relazionale e comunicativa patologica che purtroppo limita entrambi, al di là della loro consapevolezza e dei loro intenti, nel corretto svolgimento della funzione genitoriale”.  Come rilevato dalla perizia esperita, il figlio al cospetto del padre escludeva la madre e tutti i familiari materni dalla propria rappresentazione familiare, mentre al cospetto della madre escludeva il padre e tutti i familiari paterni. Tale situazione ha obbligato il minore ad una “difficile e penosa scissione interna del suo universo affettivo”; condizione che ha provocato nel bambino “forti sensi di colpa nella consapevolezza di essere al centro della disputa genitoriale”.

Il Tribunale ha rilevato, inoltre, il permanere di comportamenti ostativi da parte della madre, volti ad ostacolare la frequentazione tra padre e figlio e ridurre così il diritto di visita paterno.

Il Tribunale di Milano, dunque, ha constato che, malgrado gli interventi posti in essere per migliorare le competenze ed il ruolo di entrambi i genitori, in concreto non è stato realizzato alcun miglioramento delle competenze genitoriali, sì da confermare il provvedimento di affidamento del minore ai servizi sociali previamente predisposto.  Nella speranza di favorire un dialogo tra i coniugi, il Giudice milanese ha altresì predisposto, in primo luogo, un percorso di supporto alla genitorialità in maniera congiunta al fine di accompagnare entrambi i genitori ad una revisione critica del loro rapporto genitoriale ed, in secondo luogo, uno spazio psicologico individuale per il minore al fino di sostenerlo nei normali processi di autonomizzazione e socializzazione.

Il Tribunale ha infine ammonito la madre invitandola a cessare immediatamente ogni condotta pregiudizievole alla frequentazione tra padre e figlio e ha, altresì, condannato la donna a corrispondere una somma di denaro ogni qualvolta venga posto in essere un comportamento ostativo al diritto di visita paterno.

Tribunale di Milano, 07.01.2018

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