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Fallimento: c’è insolvenza anche con un solo inadempimento ingente

Lo stato di insolvenza di una società ai fini della dichiarazione di fallimento si sostanzia in una valutazione complessiva di uno stato di impotenza patrimoniale che può essere determinato anche da un solo debito ingente idoneo a palesare l’incapacità dell’impresa a rendere stabile la propria struttura finanziaria.

È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione nel rigettare il ricorso di una donna quale rappresentante legale di una società nonché in proprio quale socia accomandataria. Nello specifico la Corte d’Appello aveva respinto il reclamo avverso la sentenza con cui il Tribunale aveva dichiarato il fallimento di una società sulla base della situazione debitoria in cui la stessa versava in conseguenza di un accertamento del credito vantato da Equitalia, già compiuto dalla Commissione tributaria in due gradi di giudizio precedenti.

Ha presentato  ricorso avanti la Suprema Corte la donna denunciando, in particolar modo, l’insussistenza di uno stato di crisi della società non essendo – a detta della ricorrente – stato contestato il credito in questione.

La Corte di Cassazione, affiancandosi alle conclusioni della Corte d’Appello, ha ribadito che ai fini del giudizio di sussistenza della stato di insolvenza, che legittima la dichiarazione di fallimento, non occorre l’accertamento definitivo di crediti, “sostanziandosi detto giudizio nella valutazione complessiva di uno stato di impotenza patrimoniale, non transitorio, al regolare adempimento delle proprie obbligazioni, che ben può essere condotto alla stregua dell’inadempimento anche di un solo credito, ingente, … indicativo dello stato di illiquidità, come tale idoneo a palesare l’incapacità dell’impresa stessa a rendere sostenibile la struttura finanziaria della società”.

Orbene, nel caso di specie, secondo la Suprema Corte il credito particolarmente importante vantato dall’Erario aveva determinato uno stato di impotenza patrimoniale tale da legittimare un giudizio di insolvenza che stava alla base della dichiarazione di fallimento ed il ricorso è stato pertanto rigettato.

Cassazione Civile, 28.03.2018, n. 7589

Cassazione Civile, 28-03-2018, n. 7589