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Manutenzione in condominio e rimborso spese: è onere del condomino provare l’urgenza dell’intervento

Grava sul condomino che abbia agito in giudizio nei confronti degli altri condomini per il rimborso pro quota delle spese sostenute per la gestione di parti comuni ovvero del terrazzo di sua proprietà esclusiva, l’onere di dimostrare l’urgenza della spesa stessa.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 4684/18, depositata il 28 febbraio, qui sotto allegata.

Il caso deciso era stato originato dalla conferma da parte del Tribunale di Sassari della sentenza con cui il Giudice di Pace aveva accolto la domanda proposta da un condomino nei confronti degli altri condomini per il pagamento pro quota delle somme dovute a saldo dell’esecuzione di lavori urgenti di risanamento di un terrazzo (di sua proprietà esclusiva), danneggiato dalle abbondanti precipitazioni.

Gli altri condomini sono dunque ricorsi in Cassazione denunciando la violazione da parte del Tribunale degli artt. 1134 c.c. (Gestione di iniziativa individuale) e 2697 c.c. (Onere della prova), per non aver il condomino che pretendeva il rimborso adeguatamente dimostrato l’urgenza dei lavori eseguiti.

Nel decidere la questione, la Suprema Corte ha richiamato l’art. 1134 c.c., che riconosce il diritto al rimborso al condomino che abbia sostenuto spese per le cose comuni senza autorizzazione dell’assemblea o dell’amministratore nel caso in cui si tratti di spesa urgente, là dove può considerarsi “urgente” la spesa per il fatto di non poter essere differita senza danno o pericolo fino a quando l’amministratore o l’assemblea possano provvedere.

La Corte ha, altresì, rammentato che la dimostrazione dell’indifferibilità della spesa incombe sul condomino che richiede il rimborso, il quale deve provare le condizioni che imponevano di provvedere senza ritardo e che gli avevano impedito di avvertire tempestivamente l’amministratore e gli altri condomini. Circostanza questa che, nel caso di specie, era stata dedotta dal condomino attore e mai specificamente contestata dai convenuti e, pertanto, pacificamente dimostrata.

La Cassazione, infine, ha osservato che il ricorso doveva ritenersi infondato anche in considerazione dell’ulteriore principio giurisprudenziale secondo cui il dovere di contribuzione dei condomini ai costi di manutenzione di un terrazzo di proprietà esclusiva non è fondato tanto sugli artt. 1110 e 1134 c.c., quanto sull’art. 1126 c.c. (Lastrici di uso solare esclusivo) in virtù dell’utilità che gli altri condomini sottostanti traggono dal bene.

La Corte ha pertanto rigettato il ricorso.

Cassazione Civile, 28.02.2018, n. 4684

Cassazione Civile, 28-02-2018, n. 4684