Considerato che il coniuge meno abbiente ha il diritto in sede di separazione di mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, è legittimo un elevato assegno di mantenimento in favore della moglie con lavoro dipendente e precario se il marito è un professionista con oltre vent’anni di esperienza e proprietario di diverse unità immobiliari, poiché in tal caso sussiste una disparità reddituale tra i coniugi.
È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con una recentissima ordinanza, qui sotto allegata.
Nel caso deciso, il Tribunale de L’Aquila – con sentenza in seguito confermata dalla Corte d’Appello – aveva determinato nella somma di 1.000,00 euro mensili l’assegno di mantenimento posta a carico del marito in favore della moglie, in considerazione dell’evidente disparità di reddito tra i coniugi ed in ossequio al principio del mantenimento del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
Il marito ha presentato, pertanto, ricorso in Cassazione, denunciando l’omesso esame da parte della Corte d’Appello di alcuni fatti decisivi per il giudizio: in particolare, la drastica contrazione dei suoi redditi, essendo peraltro obbligato a versare un assegno di mantenimento mensile per un figlio nato in una precedente relazione. Il marito ha, altresì, evidenziato la capacità reddituale della moglie, percettrice di uno stipendio da lavoro dipendente, oltre che assegnataria della stessa casa familiare; condizioni che – a detta dell’uomo – se correttamente prese in considerazione avrebbero lasciato presupporre l’assenza di una asserita disparità reddituale tra le parti ed il venir meno del mantenimento del tenore di vita, che costituirebbe – a suo avviso – un obiettivo meramente tendenziale.
La Suprema Corte ha, in primo luogo, chiarito che: “nell’ambito della separazione personale gli obblighi di assistenza materiale non vengono meno e trovano attuazione nel riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore del coniuge …quando lo stesso non sia in grado con i propri redditi, di mantenere un tenore di vita consentito dalle possibilità economiche di entrambi”.
Premesso ciò, la Cassazione ha ritenuto che, nel caso di specie, fossero stati oggetto di specifica valutazione da parte della Corte d’Appello i redditi del ricorrente, noto commercialista con esperienza ventennale e titolare, peraltro, di diverse proprietà immobiliari; elementi tutti che deponevano in ordine ad una elevata capacità reddituale del marito, a fronte della precarietà economica della moglie, certamente non in grado di mantenere le abitudini di vita godute in costanza di matrimonio, con un lavoro dipendente e precario.
La Corte di Cassazione ha, dunque, rigettato il ricorso e confermato la somma di 1.000,00 euro mensili a carico del marito.
Cassazione Civile, 16.04.2018, n. 9294
Cassazione Civile, 16-04-2018, n. 9294