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Genitori conflittuali: nasce il supervisore alle relazioni in tutela dei figli

Qualora la conflittualità tra i genitori sia tanto elevata da non consentire loro di assumere decisioni come “coppia genitoriale” nell’interesse dei figli , il Giudice può è prevedere l’intervento di un operatore privato specializzato che supervisioni e supporti l’andamento delle relazioni tra i genitori nelle fasi della separazione.

A sperimentare la nuova figura è stato il Tribunale di Roma che, con un’ordinanza presidenziale innovativa, ha condiviso il progetto di natura sperimentale del “supervisore di supporto” proposto dal consulente d’ufficio ed accettato da entrambi i genitori.

In particolare, nel caso deciso, il Consulente d’Ufficio nominata nel corso del procedimento di separazione personale, preso atto dei difficili rapporti tra i coniugi (lei italiana e residente in Italia, mentre lui inglese e residente in Inghilterra) e dell’interruzione della frequentazione tra padre e figlio, ha deciso “in via sperimentale di attivare un piano di frequentazione da adottare nell’immediatezza degli incontri peritali”, ricorrendo all’ausilio di un “operatore di prossimità, avente il compito di monitorare le transazioni del bambino da un genitore all’altro e di garantirne il benessere fisico …tenendo conto delle tenera età del minore, di soli due anni”.

Ciò rilevato in sede di consulenza, dall’audizione dei genitori disposta in corso di causa sono emerse l’utilità e la necessità della “mediazione” di un terzo nella fase di transazione del figlio che ha dimostrato un buon legame ed un attaccamento ad entrambi i genitori, nonostante la lontananza del padre residente all’estero.

Gli stessi genitori, coscienti dei propri limiti e delle proprie difficoltà nella riorganizzazione delle relazioni familiari, hanno concordato di affidarsi ad un operatore privato, così come ipotizzato e suggerito dal Consulente Tecnico d’Ufficio in tutela agli interessi del figlio e in ossequio al principio della bigenitorialità.

Il Presidente del Tribunale, dunque, ha previsto e condiviso la nomina di tale nuova figura specializzata, con valenza extraprocessuale, con funzioni di monitoraggio e con il potere di “intervenire” nel giudizio solo nelle forme consentite dal codice di rito, ossia mediante istanze ovvero depositi documentali.

Tribunale di Roma, 18.04.2018

Tribunale di Roma, 18-04-2018