Le rate del mutuo della casa familiare acquistata in costanza di matrimonio e in regime di comunione legale, se non diversamente stabilito in sede di separazione o divorzio, sono sostenute da entrambi gli ex coniugi nella misura del 50%.
È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 1072 del 17 gennaio 2018, qui sotto allegata, con la quale ha accolto il ricorso dell’ex marito volto a chiedere la restituzione nei confronti della ex moglie divorziata del 50% delle rate del mutuo contratto per l’acquisto della casa familiare avvenuto in costanza di matrimonio.
Nel caso esaminato il Tribunale, in prima battuta, aveva condannato la donna a restituire all’ex marito la metà delle rate del mutuo versate da quest’ultimo per l’intero sia durante il matrimonio, sia pure dopo la separazione ed il successivo divorzio; in seguito la Corte d’Appello aveva, invece, rigettato la richiesta del marito alla restituzione delle rate, ritenendo che egli avesse assunto volontariamente l’impegno di pagare il mutuo in luogo del versamento di un assegno divorzile in favore della ex moglie e che tale impegno potesse evincersi dai provvedimenti presidenziali pronunciati nel giudizio di divorzio.
Il marito ha presentato, dunque, ricorso in cassazione avverso la suddetta pronuncia di appello, denunciando il difetto di prova in ordine alla propria volontà di accollarsi l’intera rata del mutuo, che non risultava né dal verbale di udienza di comparizione, né dalla motivazione del provvedimento presidenziale in sede di divorzio, né tanto meno dal proprio comportamento processuale.
La Corte di Cassazione ha ritenuto le doglianze dell’uomo fondate ed ha, innanzitutto, evidenziato come la Corte d’Appello avesse errato nel ritenere che il ricorrente avesse manifestato la propria volontà di assumere per l’intero l’obbligazione di pagamento ricavandola dai provvedimenti presidenziali: secondo la Corte una siffatta volontà avrebbe dovuto essere tratta da elementi documentali, eventualmente avvalorati dal successivo comportamento processuale delle parti; ciò che non è avvenuto.
Altresì, la Suprema Corte ha rilevato un difetto di logica nella sentenza d’appello, in quanto la successiva pronuncia di divorzio, oltre a non riconoscere alcun assegno di mantenimento in favore della moglie, aveva al contempo escluso che l’obbligo di pagamento delle rate del mutuo fosse posto a carico del solo ex marito.
Nell’accogliere il ricorso, la Corte di Cassazione si è dunque allineata a quanto precedentemente statuito dal Tribunale ed ha, quindi, posto a carico di entrambi gli ex coniugi l’impegno del pagamento in questione.
Cassazione Civile, 17.01.2018, n. 1072
Cassazione Civile, 17-01-2018, n. 1072